Responsabilità Amministratore
Articolo tratto da Quattromura del 30/06/2001
Nelle ultime settimane il quartiere dell’Arenella è stato palcoscenico di due tragici eventi legati all’esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizie: prima, in un edificio in via Domenico Fontana, un giovane operaio ha perso la vita scivolando dal ponteggio mobile dal quale stava effettuando il ripristino dell’intonaco del cornicione del fabbricato; poi, alle spalle di piazza Arenella, è crollata un’ala di un fabbricato in cemento armato a seguito del cedimento di due pilastri provocato, probabilmente, a causa dell’ampliamento dei locali box sottostanti il fabbricato.
Fortunatamente in quest’ultimo caso non ci sono state vittime grazie all’intervento immediato dei Vigili del Fuoco che hanno fatto evacuare il fabbricato prima del crollo. Ma vediamo in che modo sono chiamati a rispondere sia i condomini che l’amministratore nel caso si verifichino incidenti simili. Iniziamo col dire che la normativa dell’ultimo decennio ha in parte colmato le lacune del settore. Infatti con la legge 46/90, il cui D.L. 429/93 di proroga al decreto di attuazione prevede espressamente delle sanzioni a carico degli amministratori, con il D.Lvo 626/94, con la Circolare 154/96, e soprattutto con il D.L.vo 494/96 sono state definite le relative responsabilità.
Il principio generale della normativa citata è quello di sensibilizzare l’amministratore affinché controlli che non si verifichino danni ai lavoratori che prestano servizio presso il condominio, come ad esempio il portiere, e/o a qualsiasi altra persona, residente o non nel fabbricato, che frequenti l’edificio. Parte della dottrina vede una serie di responsabilità in capo all’amministratore in quanto rappresentante del fabbricato e quindi diretto destinatario delle norme antinfortunistiche sul lavoro.
Altri, invece, non accettano tale principio ma considerano l’amministratore comunque il custode della sicurezza ai sensi dell’art. 40 del codice penale che dispone, infatti, che non impedire il verificarsi di un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Tra l’altro tale obbligo insiste sull’amministratore anche in caso di opposizione del condominio.
Infatti, anche in presenza di una delibera assembleare che vieti all’amministratore di operare secondo legge, come ad esempio l’adeguamento degli impianti alle normative vigenti oppure la spicconatura delle parti pericolanti del cornicione, lo stesso ha comunque l’obbligo provvedere d’ufficio oppure, in alternativa, quello di rassegnare le dimissioni.
In quest’ultimo caso, una volta l’amministratore dimostri di aver fatto il possibile per adeguarsi alla normativa e soprattutto di avere messo a conoscenza tutti della condizione di pericolo esistente, risultano responsabili i condomini che non hanno gli hanno permesso di operare.
Mariano Russo