Sicurezza Impianti
Articolo tratto da Quattromura del 31/08/2001
Lo scorso mese di giugno si è tenuto un convegno a Ferrara relativo alla sicurezza degli impianti condominiali. In generale la materia è disciplinata dalla legge n° 46 del 1990 e dal relativo regolamento d’attuazione, il DPR n° 447 del 1991 che definiscono i relativi diritti, obblighi e responsabilità dell’amministratore di condominio al pari del proprietario unico dell’immobile.
Gli esperti che hanno partecipato al forum hanno ribadito l’obbligo a carico dell’amministratore di adeguare gli impianti alle normative vigenti, di curare la manutenzione degli stessi intervenendo autonomamente in caso di necessità o previo parere dell’assemblea qualora l’intervento non rivesta il carattere dell’urgenza. L’amministratore, tra l’altro, in caso di negligenza nella verifica dello stato di conservazione degli impianti con conseguente danno arrecato a terzi, risponderà penalmente in proprio, ai sensi dell’art. 40 del codice penale, mentre civilmente saranno chiamati in causa tutti i condomini.
Precisiamo che da un punto di vista penale il non aver adempiuto a quanto necessario per evitare un danno equivale all’averlo causato. Al di là della normativa generale, il convegno ha sottolineato l’importanza della normativa specifica per alcuni impianti: il DPR 162/99 relativo all’obbligo delle verifiche biennali di ascensori e montacarichi da parte di tecnico abilitato; il DPR 551/99 che obbliga alla verifica periodica degli impianti termici; il punto 94 del DM del 16/2/82, relativo agli impianti antincendio, che obbliga al controllo per la prevenzione incendi per gli edifici con altezza di gronda superiore a 24 metri.
Mariano Russo